Parere tratto da fonti ufficiali

Servizi architettura e ingegneria – gruppo di lavoro – rapporti con il concorrente
QUESITO del 21/10/2020

In relazione alla risposta al quesito con codice identificativo 632, non si comprende come possa ammettersi che il gruppo di lavoro, ove sia riportata l'indicazione analitica dei singoli professionisti designati, con le relative specifiche attività e le connesse necessarie qualificazioni professionali, preveda figure prive di un rapporto associativo o di dipendenza diretta con il concorrente.
E' il concorrente il soggetto che sottoscriverà il contratto con la stazione appaltante committente e se le attività specialistiche saranno svolte da soggetti terzi rispetto ad esso, ciò vorrà dire che vi sarà una forma di contratto derivato, con il quale il concorrente affiderà a questi soggetti le specifiche attività tecniche, contratto che non può che inquadrarsi come subappalto, in spregio allo specifico divieto posto dall'art. 31, comma 8 del Codice.
Senza contare che è il professionista che espleta l'incarico quello responsabile della relativa attività, ma se questo non ha un rapporto contrattuale diretto con il committente/stazione appaltante, in quanto "organicamente" inquadrato nell'ambito del soggetto affidatario delle prestazioni, come potrà l'Amministrazione attivare la relativa copertura assicurativa professionale, in caso di errore e di maggiori costi?

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